Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e delle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;

          b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle singole sezioni elettorali della circoscrizione e della circoscrizione Estero».