1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
a) il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e delle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle singole sezioni elettorali della circoscrizione e della circoscrizione Estero».